Potrà sembrare paradossale, vista la situazione di molte parti d'Italia sommerse dai rifiuti e dallo stato vicino al disastro ambientale in cui versano alcune della maggiori discariche italiana, l'affermazione che oggi, in Italia, non sussistono difficoltà o impedimenti né di natura tecnologica, né normativa, per realizzare una raccolta e uno smaltimento dei rifiuti,in particolare di quelli urbani, che trasformino il rifiuto in una risorsa economicamente consistente, in grado di ripagare i costi dello stesso smaltimento, attraverso una sua gestione innovativa e realisticamente organizzabile. Proverò nel seguito a definire una griglia di scelte amministrative e di governo, coerenti con i dettati delle direttive europee e delle principali leggi italiane vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti (Dlgs 205 del dicembre 2010, che attua la direttiva europea sui rifiuti del 2006). Questo atto del governo giunge con grande ritardo e contiene molte contraddizioni e incertezze. Tuttavia nella definizione delle politiche regionali e degli enti locali sul trattamento dei rifiuti non si potrà restare indietro al dettato legislativo europeo e a quanto stabilito nella sua adozione nel nostro paese. Questa affermazione può sembrare del tutto ovvia, ma non lo è, dal momento che un'analisi di alcune deliberazioni delle amministrazioni locali e delle giunte regionali mostra che non sempre realizza almeno l'obiettivo di riuscire ad applicare le disposizioni legislative già esistenti. Limiterò la mia esposizione alla gestione dei rifiuti urbani ordinari, lasciando da parte quella dei rifiuti speciali e di quelli pericolosi. Dirò subito le conclusioni del mio ragionamento, provando ad indicare la sequenza delle priorità che contraddistinguono una corretta e innovativa politica della gestione dei rifiuti urbani. a) La gestione dei rifiuti non è solo e principalmente un servizio di base per i cittadini ma un'attività volta a proteggere l'ambiente e la salute umana e a ridurre il consumo di materie prime. b) Lo smaltimento dei rifiuti non può contravvenire questi scopi fondamentali, come accade quando diventa essa stessa causa di impatti negativi sulla salute e sull'ambiente. c) La componente fondamentale e primaria di una corretta politica dei rifiuti è il contrasto della loro formazione all'origine. d) La finalità dell'intero ciclo dei rifiuti è quella della riutilizzazione delle materie prime in essi contenute e del loro riciclaggio. e) La raccolta differenziata è il presupposto fondamentale per la realizzazione della finalità precedente. f) La separazione della frazione secca da quella umida deve riguardare almeno il 70% dell'intera massa del rifiuto. g) La frazione secca deve essere raccolta con modalità di differenziazione spinta, in modo da avere le componenti secche del rifiuto (carta, legno, vetro, plastica, metalli) già predisposte per il riciclaggio per oltre il 50% della frazione secca stessa. h) La frazione indifferenziata residua può essere assoggettata a trattamenti meccanici con tecnologie ben collaudate (ad es. quelle utilizzate a Vedelago) riducendo i rifiuti indifferenziati non riciclati a quantità molto contenute, dell'ordine del 20/25% della frazione secca originaria. i) Il trattamento di questa ultima frazione residua al fine di produrre energia dovrebbe evitarne la combustione diretta, utilizzando tecnologie esistenti che producono syngas o assimilati, di cui è possibile un'utilizzazione diretta nella rete domestica del gas o nel teleriscaldamento, in sostituzione di quello di provenienza fossile. l) La frazione umida, accuratamente separata da quella secca e da tutti i residui indifferenziabili, è avviata sia agli impianti di digestione anaerobica che, possibilmente in sequenza a quelli di digestione aerobica, nei quali la purezza del digestato è direttamente proporzionale al grado di differenziazione del rifiuto umido stesso. Poiché sia la normativa europea che quella di recepimento in Italia sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti affermano in modo inequivocabile che la gestione dei rifiuti non è solo un servizio ai cittadini ma è un'attività il cui scopo primario è la protezione dell'ambiente e della salute umana e la riduzione dell'uso delle materie prime, quei tipi di smaltimento dei rifiuti che non si uniformino a questi scopi fondamentali violano i principi di base della legislazione europea e nazionale del settore. Si può dunque affermare con certezza che la gestione dei rifiuti deve partire dalla prevenzione della produzione dei rifiuti stessi e non deve generare essa stessa impatti negativi sull'ambiente e sulla salute. La gestione dei rifiuti è un'attività di primario interesse pubblico solo se fatta secondo questi obiettivi e con questa finalità, quindi essa deve essere attuata senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente operando conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga e alle norme che garantiscono il diritto di accesso alle informazioni ambientali. Ai fini sopra esposti, le regioni e gli enti locali hanno ampia potestà di esercitare ogni opportuna azione, ad esempio attraverso accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa, anche sperimentali, con soggetti che possano contribuire alla realizzazione di quelle finalità primarie, in un quadro di reciproche sinergie. Il principio fondamentale che le regioni devono applicare concretamente nella definizione delle loro azioni in materia di gestione dei rifiuti è quello di prevenirne la formazione e di prevederne il riutilizzo, il riciclo e il recupero. A questo scopo si possono stipulare accordi con clausole premiali di vario tipo, volti a delineare un impegno esigibile dei produttori (intesi come coloro che professionalmente sviluppino, fabbrichino, trasformino, trattino, vendano o importino prodotti) e dei distributori delle merci proprio nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo, nella pubblicizzazione delle informazioni relative alla riutilizzazione e alla riciclabilità del prodotto, nella spiegazione delle pratiche che possono essere compiute anche nell'ambiente domestico, per assicurare un efficace recupero, riciclaggio e smaltimento in conformità ai principi esposti all'inizio. Si possono prevedere clausole di bandi di gara o lettere d'invito, che valorizzino le capacita' e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e possono essere promossi accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità' dei rifiuti. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel pieno rispetto della seguente gerarchia, che costituisce un inviolabile ordine di priorità che consente il miglior risultato in termini della protezione della salute umana e dell'ambiente: i) prevenzione; ii) preparazione per il riutilizzo; iii) riciclo; iv) recupero di altro tipo; v) smaltimento. La normativa europea, così come recepita dal nostro paese col Dlgs 205 del dicembre 2010, da obbligo alle pubbliche amministrazioni di perseguire, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti precedentemente indicata mediante (cito testualmente): "a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più' razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali; b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità' o la nocività' dei rifiuti e i rischi di inquinamento; c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero; d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più' in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia." La medesima normativa di recepimento stabilisce che, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclo o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità assoluta rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia. Il punto di maggiore novità e di maggiore qualificazione nella politica dei rifiuti è quella che afferma che le pubbliche amministrazioni, quindi anche le regioni e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze, devono assumere iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative consistono in strumenti economici premiali, misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riciclo e riutilizzo, adozione, nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di clausole che valorizzino ogni organizzazione e ogni produzione di merci e servizi che rispetti la scala di priorità precedentemente indicata, misure educative. Il nuovo decreto legislativo supera la modalità esistente della raccolta differenziata, che sostanzialmente provvede ad una separazione parziale del rifiuto organico umido da quello secco, con un'attenzione residuale alle plastiche, al vetro e ai metalli, affermando che la raccolta differenziata deve essere realizzata in modo da promuovere il riciclo di alta qualità e in modo tale da soddisfare i criteri qualitativi dei diversi settori. Le regioni hanno il compito di ridefinire a questa stregua i criteri a cui i comuni debbono adeguarsi per realizzare la raccolta differenziata. Quest'ultima, in tempi molto stretti che non consentono di prendere tempo avviando altri percorsi di raccolta differenziata meno spinta, deve raccogliere in modo separato e omogeneo almeno la carta, i metalli, i vari tipi distinti di plastica, il vetro e il legno. La qualità di questa raccolta differenziata spinta, per i rifiuti provenienti dai nuclei domestici e da quelli assimilati, dovrà essere tale da conseguire l'obiettivo che più il 50% in peso della carta, dei metalli, delle varie tipologie della plastica e del vetro provenienti dai nuclei domestici sia preparata e predisposta per il riciclaggio e il riutilizzo. I rifiuti dovranno tassativamente essere separatamente e non potranno essere miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse. Uno strumento fondamentale è quello dei piani regionali di gestione dei rifiuti entro e non oltre il 2013. I piani di gestione dei rifiuti comprendono le misure che saranno adottate per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani realizzano concretamente gli obiettivi di ridurre la formazione dei rifiuti all'origine, di realizzare forme di raccolta differenziata spinta,di utilizzo della frazione umida per biodigestori aerobici di qualità, per avviare almeno il 50% della parte secca dei rifiuti al riutilizzo e al riciclaggio, la localizzazione degli impianti di trattamento meccanico per la frazione secca indifferenziata. Un buon piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere: a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, valutandone l'evoluzione futura, fissando gli standard qualitativi della raccolta differenziata ai fini del riciclo e del riuso; b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e gli impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per rifiuti pericolosi o disciplinati da una normativa comunitaria specifica; c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta e di ulteriori infrastrutture destinate al riciclo e ai trattamenti meccanici o di chiusura del ciclo; d) criteri analitici ed espliciti di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacita' dei futuri impianti di smaltimento o di impianti di recupero; e) i criteri per garantire la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità' e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, assicurando il riciclaggio e il recupero dei rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre la movimentazione di rifiuti; f) la stima dei costi delle operazioni di recupero, riciclaggio e di smaltimento finale dei rifiuti urbani; g) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti; h) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclo ed il recupero delle materie prime dai rifiuti; i) le motivazioni che inducono a utilizzare parte del rifiuto secco indifferenziato al fine della produzione di energia, specificandone le tecnologie utilizzabili, che in ogni caso devono prevedere la sostituzione di combustibili fossili utilizzati prima per gli stessi scopi; r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, che descriva le misure di prevenzione esistenti. Il programma dovrebbe contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati.
Voglio concludere questo intervento ricapitolando alcune misure già esistenti, utili per per incrementare la raccolta differenziata e alle quali dovrebbero fare riferimento le regioni e le amministrazioni locali. Ricordiamo innanzi tutto che la legge stabilisce che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012. Se un comune, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia in grado di realizzare gli obiettivi precedenti, può richiedere al Ministro dell'ambiente una deroga al rispetto degli obblighi precedenti. Se sussistono i requisiti tecnici, ambientali ed economici la deroga può essere assentita attraverso una stipula di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca: a) le modalità' attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi previsti, anche attraverso compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni; b) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare; ; c) la fissazione della quota dei rifiuti indifferenziati, che residua dalla raccolta differenziata e dai procedimenti di riciclaggio e di riuso, da destinare a recupero di energia Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti e' applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica ripartito tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste. Le regioni, con legge, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero. Un ultima osservazione voglio dedicarla alle autorità d'ambito. E' noto che esse sono state disciolte, come enti dotati di personalità giuridica. Le regioni possono indicare le nuove dimensioni geografiche degli ambiti territoriali nei quali organizzare il servizio e la gestione dei relativi contratti di servizio. Dovrebbero inoltre indicare a chi intestare le potestà amministrative proprie degli ATO. Non voglio dilungarmi in analisi troppo complesse, ma non c'è dubbio, a mio parere, che non si dovrebbero creare nuovi livelli amministrativi intermedi e diversi dai livelli di governo costituzionalmente definiti. Con un'affermazione di questo tipo la mente corre verso le province e molte indicazioni farebbero propendere per questa scelta. Meno una: che le province dovrebbero essere sciolte con una legge di modifica costituzionale e le loro attribuzioni dovrebbero essere ridimensionate, assegnandole da subito a regioni e comuni, attraverso una legge ordinaria. Questo almeno stando alle dichiarazioni programmatiche del governo Monti. In questo quadro d'insieme la soluzione più razionale è quella di affidare ai comuni, qualora la dimensione del loro servizio di smaltimento dei rifiuti e la dimensione del territorio lo consenta, il governo del ciclo complessivo dei rifiuti, con una base di popolazione dell'ordine di grandezza del milione. Le realtà territoriali che non hanno questa dimensione, dopo la configurazione di ATO puramente geografiche dello stesso ordine di grandezza precedentemente indicato per un grande comune (cioè intorni al milione di abitanti), saranno amministrativamente gestite dalla regione, che fisserà i contenuti del contratto di servizio, d'intesa con i comuni dell'ambito, bandirà le gare e vigilerà sul rispetto del contratto di servizio stesso. In questo modo, nelle varie forme in cui la regione potrà esercitare direttamente o per mezzo di agenzie, questa funzione, sarà realizzata un'uniformità di indirizzo e ci sarà un chiaro e responsabilizzato centro di imputazione dei risultati del servizio e dei comportamenti delle società di gestione.
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