ACCERTAMENTO
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RADDOPPIATI I TERMINI SE C'E' DENUNCIA PENALE Con la Circolare n. 54 del 23 dicembre scorso, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su problematiche di carattere interpretativo in materia di termini per l'accertamento ai fini delle Imposte sui redditi e dell'Imposta sul valore aggiunto in presenza di violazioni che assumono rilevanza penale, ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74. L'art. 37 del D.L. 4/07/2006 n. 223, co. da 24 a 26, ha modificato, sia ai fini delle Imposte sui redditi che ai fini IVA, la disciplina dei termini per l'attività di accertamento prevista rispettivamente all'art. 43 del DPR 600/73 e all'art. 57 del DPR 633/72, aumentando al doppio la durata dell'ordinario termine decadenziale per l'attività di accertamento (fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui questa avrebbe dovuto essere presentata) in presenza di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. In particolare, si tratta delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, avendo notizia di reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio delle loro funzioni o del loro servizio, sono tenuti a farne denuncia per iscritto. In tali casi l'mministrazione, per l'espletamento dell'attività di accertamento, ha a disposizione un più ampio termine, potendo notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e, nel caso di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla, fino al 31 dicembre del decimo anno. |

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