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COMUNICAZIONE TELEMATICA operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22.12.2010, è stata data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, previsto dall'art. 21 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE Vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono d'importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA. Per le operazioni rilevanti ai fini IVA senza obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA; si tratta della maggior parte delle operazioni per le quali il cessionario/committente è il consumatore finale. Momenti di registrazione e di effettuazione Per individuare gli elementi informativi da trasmettere occorre fare riferimento: • al momento di registrazione; • ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione dell'operazione. CASI PARTICOLARI Per i contratti: • d'appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell'intero anno solare sono d'importo complessivo non inferiore a 3.000,00 euro; • tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 euro, occorre considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti. OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE Sono escluse dall'obbligo di comunicazione: • le importazioni; • le esportazioni dirette, anche in triangolazione o con consegna dei beni in Italia al cliente non residente; • le operazioni, attive e passive, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata; • le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria (es. contratti di assicurazione, fornitura di energia elettrica, ecc.). Operazioni effettuate fino al 30.4.2011 Fino al 30.4.2011, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura. DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione: • l'anno di riferimento; • la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/ com-mittente; • i corrispettivi dovuti e l'importo dell'IVA, ovvero la specificazione che l'operazione è non im-ponibile o esente; • i corrispettivi, comprensivi dell'IVA, se si tratta di operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura. APPLICAZIONE GRADUALE Al fine di garantire la graduale introduzione dell'obbligo comunicativo e assicurare, allo stesso tem-po, la disponibilità dei dati necessari a contrastare i fenomeni di evasione e di frode, per il pe¬rio¬do d'imposta 2010: • le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate a 25.000,00 euro; • la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione. TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE Per la comunicazione relativa al periodo d'imposta 2010, il termine per l'invio è stabilito al 31.10.2011. La comunicazione telematica relativa ai periodi d'imposta 2011 e successivi deve invece essere inviata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
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