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Lo STUDIO DEL VECCHIO è uno studio professionale di consulenza ed assistenza societaria, fiscale, fallimentare, tributaria, legale, notarile e del lavoro nonché di revisione contabile, consulenza aziendale e contenzioso tributario. S.PR.INT.Integrated Professional Structure, è un'associazione di professionisti associati allo studio professionale Del Vecchio, impegnata in servizi finanziari ed assicurativi, alla redazione di business plain per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad interagire con aziende ed Enti organizzando corsi di formazione ed aggiornamento professionale, gestendo condomini e patrimoni immobiliari, realizzando biblioteche digitali ed archivi comunali, ... E' Centro di Assistenza Fiscale (CAF). Il BLOG è stato ideato con l'intendimento di pubblicare notizie ed approfondimenti di interesse generale relativi alle aree trattate dallo Studio Professionale e dalla S.PR.Int. dando anche la possibilità ai lettori di porre quesiti.

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IMMOBILI STRUMENTALI: CESSIONE CONTRATTO LEASING

postato da dott.ssa anna maria del vecchio [13/03/2011 20:31]

CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING RELATIVO AD IMMOBILI STRUMENTALI

DETERMINAZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA  

Ai sensi dell'art. 88 co. 5 del TUIR, in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il va­lore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva. Tale valore normale va assunto al netto della somma dei due seguenti aggregati, opportunamente attualizzati (cfr. C.M. 3.5.96
n. 108/E, § 6.11):

•·       i canoni relativi alla residua durata del contratto;

•·       il prezzo stabilito per il riscatto.

Leasing di fabbricati strumentali

Secondo l'Amministrazione finanziaria, se il leasing riguarda fabbricati strumentali, la sopravve­nienza deve essere diminuita anche della quota capitale dei canoni, già pagati, indeducibile poiché riferibile al terreno (ai sensi dell'art. 36 co. 7 e 7-bis del DL 223/2006).

Quanto sopra, al fine di garantire la sostanziale equivalenza fiscale tra l'acquisizione del bene in proprietà e in leasing.

Infatti, nel caso di beni in proprietà, la cessione genera un'unica plusvalenza (ovvero minusva­lenza) pari alla differenza tra (circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2007 n. 11, § 9.5):

•·       il corrispettivo pagato;

il costo fiscalmente riconosciuto dell'area (non ammortizzabile), comprensiva di fabbricato