IMMOBILI STRUMENTALI: CESSIONE CONTRATTO LEASING
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CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING RELATIVO AD IMMOBILI STRUMENTALI DETERMINAZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA Ai sensi dell'art. 88 co. 5 del TUIR, in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva. Tale valore normale va assunto al netto della somma dei due seguenti aggregati, opportunamente attualizzati (cfr. C.M. 3.5.96 •· i canoni relativi alla residua durata del contratto; •· il prezzo stabilito per il riscatto. Leasing di fabbricati strumentaliSecondo l'Amministrazione finanziaria, se il leasing riguarda fabbricati strumentali, la sopravvenienza deve essere diminuita anche della quota capitale dei canoni, già pagati, indeducibile poiché riferibile al terreno (ai sensi dell'art. 36 co. 7 e 7-bis del DL 223/2006). Quanto sopra, al fine di garantire la sostanziale equivalenza fiscale tra l'acquisizione del bene in proprietà e in leasing. Infatti, nel caso di beni in proprietà, la cessione genera un'unica plusvalenza (ovvero minusvalenza) pari alla differenza tra (circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2007 n. 11, § 9.5): •· il corrispettivo pagato; il costo fiscalmente riconosciuto dell'area (non ammortizzabile), comprensiva di fabbricato |

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