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STRESS LAVORO CORRELATO DECORRE DAL 1° GENNAIO 2011

postato da dott.ssa anna maria del vecchio [29/12/2010 00:59]

STRESS LAVORO CORRELATO

Dal 1° gennaio 2011 decorre l'obbligo della valutazione dello stress lavoro-correlato, ai sensi del co. 1-bis art. 28 D.lgs 81/2008.
La rilevazione e la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ex articolo 6, comma 8, Dlgs 81/08, ed il relativo obbligo decorre dall'elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto delle stesse, a far data dal 1° agosto 2010, rinviata al prossimo 31 dicembre 2010.
DEFINIZIONE DI "STRESS LAVORO-CORRELATO"
In base alla definizione contenuta nell'Accordo europeo, per "stress" si intende una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale e che consegue al fatto che le persone non si sentono in grado di corrispondere alle aspettative in loro riposte o alle richieste - per quanto qui interessa, richieste lavorative - loro rivolte.
Nello specifico, lo "stress lavoro-correlato" è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.
VALUTAZIONE DELLO "STRESS LAVORO-CORRELATO" COME PARTE INTEGRANTE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Nel sistema delineato dal Testo unico, la valutazione dei rischi presenti nell'ambiente lavorativo rappresenta il primo e fondamentale obbligo posto a carico dei datori di lavoro in materia di sicurezza.Essa consiste in un esame sistematico dei vari aspetti dell'attività aziendale, volto ad individuare:
• tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'organizzazione in cui essi operano - compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a "rischi particolari" - valutandone l'entità;
• le misure di prevenzione e protezione da porre in essere a tutela dei lavoratori, pianificandone l'attuazione, il miglioramento e il controllo, al fine di verificarne l'efficacia.
Tra i "rischi particolari" che devono essere oggetto di valutazione, l'art. 28 co. 1 del DLgs. 81/2008 annovera espressamente i rischi collegati allo "stress lavoro-correlato". La valutazione di tale particolare tipologia di rischio costituisce, quindi, parte integrante della più ampia valutazione dei rischi per i lavoratori.
Ne discende che:
• l'attività valutativa in questione, svolta secondo le indicazioni metodologiche di seguito esaminate, dovrà essere finalizzata alla corretta identificazione dei fattori di rischio da "stress lavoro-correlato", in modo da procedere, sulla base di tale identificazione, alla pianificazione e all'attuazione di misure di eliminazione del rischio o, quando ciò non sia possibile, di riduzione al minimo dello stesso;
• sulla base dei risultati ottenuti dalla suddetta attività di valutazione, occorrerà integrare il documento di valutazione dei rischi (o l'autocertificazione prevista per le aziende che occupino fino a 10 addetti).
SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
Nel fornire alcune indicazioni generali, la Commissione consultiva permanente ricorda, innanzitutto, che la valutazione del rischio connesso allo stress lavorativo (costituente, come si è detto, parte integrante della valutazione dei rischi):
• al pari di quanto previsto per ogni altro fattore di rischio, deve essere effettuata dal datore di lavoro (senza possibilità di delega ad altri soggetti):
- in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e il medico competente, ove nominato;
- previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territo-riale (RLS o RLST);
• deve essere compiuta con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti, prendendo in esame non i singoli, ma gruppi omogenei che risultino esposti allo stesso rischio, individuati autonomamente dal datore di lavoro alla luce dell'effettiva organiz¬zazione aziendale (es. lavoratori addetti allo stesso settore o alla stessa mansione, turnisti, ecc.).
METODOLOGIA
Passando alle istruzioni di carattere operativo, la Commissione consultiva permanente suddivide il processo di valutazione in due fasi:
• una prima fase necessaria (c.d. "valutazione preliminare");
• una seconda fase eventuale (c.d. "valutazione approfondita"), da attivare nei soli casi in cui la valutazione preliminare abbia fatto emergere elementi di rischio da "stress lavoro-correlato" e le misure di correzione conseguentemente adottate si siano rivelate inefficaci.
VALUTAZIONE PRELIMINARE
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte "famiglie":
• "eventi sentinella", quali, ad esempio, indici infortunistici, assenze per malattia, ricambio del personale, procedimenti disciplinari e conseguente adozione di sanzioni, frequenti e specifiche lamentele dei lavoratori;
• "fattori di contenuto del lavoro", quali, ad esempio, ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orari di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti;
• "fattori di contesto del lavoro", vale a dire, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto dai lavoratori nell'ambito dell'organizzazione, i livelli di autonomia decisionale e controllo, i conflitti interper-sonali sul lavoro, l'evoluzione e lo sviluppo di carriera, il livello di certezza e di chiarezza delle comunicazioni lavorative (con riguardo, ad esempio, alle prestazioni richieste).
Coinvolgimento dei lavoratori
In relazione alla valutazione della seconda e della terza tipologia di fattori (fattori di contesto e di contenuto), il documento in esame dispone che si debbano sentire, con le modalità stabilite dal datore di lavoro, i lavoratori e/o i loro rappresentanti per la sicurezza (RLS o RLST).

Nelle aziende di maggiori dimensioni, è ammessa la possibilità di sentire un campione rappresen-tativo di lavoratori.
POSSIBILI ESITI DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE
All'esito della valutazione preliminare:
• ove non emergano elementi di rischio da "stress lavoro-correlato" tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel documento di valutazione dei rischi, impostando un piano di monitoraggio;
• in caso contrario, occorrerà, invece:
- procedere alla pianificazione e all'adozione degli opportuni interventi correttivi (es. interventi organizzativi, tecnici, formativi, misure di gestione e comunicazione);
- ove i suddetti interventi risultino inefficaci, accedere alla fase di valutazione successiva e, quindi, procedere alla c.d. valutazione approfondita.
VALUTAZIONE APPROFONDITA
A differenza della valutazione preliminare, la valutazione approfondita è basata sulla valutazione della percezione soggettiva dello "stress lavoro-correlato" da parte dei lavoratori e richiede il ricorso a strumenti d'indagine quali questionari, "focus group", interviste semi-strutturate, ecc., sulle "famiglie" di fattori/indicatori sopra elencati (in precedenza valutati solo sul piano oggettivo).
Coinvolgimento dei lavoratori
Tale fase fa riferimento, ovviamente, ai soli gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali siano state rilevate le problematiche.
Nelle aziende di maggiori dimensioni, l'indagine potrà essere svolta su un campione rappresentativo degli stessi.

In un'ottica di ulteriore semplificazione, con riferimento ai datori di lavoro che occupino fino a 5 lavo-ratori, si prevede, inoltre, che il datore di lavoro possa scegliere di utilizzare - in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita - modalità di valutazione che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia (es. riunioni informali con i lavoratori interessati).
OBBLIGO DI AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DAL 31.12.2010
Mentre, in generale, le disposizioni del DLgs. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi e di redazione del relativo documento sono entrate in vigore l'1.1.2009, la decorrenza dell'obbligo di valutazione del rischio da "stress lavoro-correlato", stante la particolare natura del rischio da rilevare e la complessità della materia, ha subito diversi rinvii ed è stata da ultimo fissata al 31.12.2010 (art. 8 co. 12 del DL 78/2010 conv. L. 122/2010).

Secondo quanto precisato dalla Commissione consultiva permanente, la data del 31.12.2010 deve essere intesa come data di avvio, e non di conclusione, delle attività di valutazione sulla base delle nuove linee di indirizzo.
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE - INDICAZIONE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
È, peraltro, previsto l'obbligo di riportare nel documento di valutazione dei rischi:
• la programmazione temporale delle attività di valutazione;
• l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse.

Tale integrazione del documento di valutazione dei rischi dovrà, evidentemente, essere effettuata entro il 31.12.2010, in modo da consentire l'avvio delle suddette attività a partire da tale data.
La Commissione consultiva permanente stabilisce che gli organi ispettivi terranno conto della decorrenza e della programmazione di cui sopra in sede di vigilanza.
DATORI DI LAVORO CHE ABBIANO GIÀ EFFETTUATO LA VALUTAZIONE DELLO "STRESS LAVORO-CORRELATO"
I datori di lavoro che, alla data del 17.11.2010 (data di approvazione delle linee guida in esame), risultino aver già effettuato la valutazione dello "stress lavoro-correlato", secondo i contenuti dell'Accordo europeo del 2004, non dovranno ripetere l'indagine, ma saranno unicamente tenuti ad aggiornarla, nel rispetto della nuova metodologia:
• in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, rilevanti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
• in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
• a seguito di infortuni significativi;
• quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Tale obbligo è stato posto a carico sia dei datori di lavoro pubblico che di quelli del settore privato.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono, sulla base dei dati emergenti dalla check list, redigere il DVR (con data certa) nella forma di autocertificazione entro il 31.12.2010.